Nuove misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19: il DPCM che disciplina le attività tra Natale e Capodanno

Fonte confesercenti.it

Nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19

– Sistema aree di rischio. Verrà ancora applicato il sistema delle regioni colorate. Il meccanismo permette di dosare gli interventi, adottando misure differenziate su base territoriale e in base al rischio effettivo dei territori. In un mese l’indice Rt è calato sotto l’1 (attualmente è a 0,91); si è registrato un calo del numero degli accessi ai pronti soccorsi e a ricoveri e terapie intensive. È ragionevole prevedere che nel giro di un paio di settimane tutte le regioni saranno gialle. Si sta evitando un lockdown generalizzato che sarebbe stato molto penalizzante in termini economici e sociali.

– Spostamenti. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati gli spostamenti tra Regioni anche per raggiungere le seconde case. Il 25, 26 dicembre e l’1 gennaio sono vietati anche gli spostamenti tra Comuni. Resta il coprifuoco nazionale dalle ore 22 alle ore 5. Il 31 dicembre sarà vietato spostarsi dalle ore 22 alle ore 7. Previste le consuete deroghe per motivi di lavoro, necessità o salute, e per rientrare nel comune di residenza o nella casa in cui si ha il domicilio o abitazione.

– Rientri dall’estero. Gli italiani che andranno all’estero tra il 21 dicembre e il 6 gennaio al rientro dovranno affrontare la quarantena di 14 giorni, come gli stranieri che arriveranno in Italia nello stesso periodo.

– Impianti sciistici e crociere. Gli impianti da sci resteranno chiusi sino al 6 gennaio. Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo nei porti italiani.

– Scuola. Dal 7 dicembre ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori: nella prima fase rientrerà in classe almeno il 75% degli studenti.

– Bar e ristoranti. In area gialla bar e ristoranti saranno aperti, con il consumo al tavolo consentito dalle ore 5 alle ore 18 tutti i giorni. Massimo 4 persone al tavolo, se non conviventi. Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei locali o per strada. Nelle zone arancioni e rosse bar e ristoranti resteranno aperti dalle 5 alle 22 solo per l’asporto. La consegna a domicilio è sempre consentita.

– Festeggiamenti e veglioni. Si raccomanda fortemente di non ricevere in casa persone non conviventi. La cautela è essenziale per noi stessi e per i cari.

– Alberghi. Gli alberghi rimarranno aperti in tutta Italia, ma il 31 sera non sarà possibile organizzare veglioni e cene. I ristoranti degli alberghi dovranno chiudere alle 18: dopo quell’ora sarà consentito solo il servizio in camera.

– Negozi e centri commerciali. Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno rimanere aperti sino alle ore 21. Dal 4 dicembre al 15 gennaio nei centri commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie, parafarmacie, sanitari, edicole, tabacchi e vivai. Inoltre – si legge nel Dpcm – nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

– Piano Italia Cashless. Dall’8 dicembre prenderà il via l’Extra Cashback di Natale: fino al 31 dicembre chi paga con carte e App avrà un rimborso del 10% su tutti gli acquisti fino a €150 per singola persona. L’iniziativa non è valida per acquisti online: tale decisione è stata presa per favorire gli esercizi commerciali di prossimità. Per partecipare è necessario scaricare la App IO e identificarsi con Carta di Identità Elettronica o SPID.

Nel dettaglio riportiamo alcuni punti del Dpcm di interesse delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, alberghi e non solo.

Le  attività'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengono in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  più'  del tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attività'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei  protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì' l'applicazione  delle  misure di cui all'allegato 11.

Nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino  al 6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e' consentita fino alle ore 21,00.

Le attività' dei servizi di ristorazione (tra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00 fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati; dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino  alle  ore  7,00  del  1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi  e  in  altre  strutture ricettive e' consentita solo con servizio  in  camera;  resta  sempre consentita la ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività' di confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore  22,00  la  ristorazione  con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;  le attività' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  abbiano preventivamente accertato la compatibilità' dello  svolgimento  delle suddette attività' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuano i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a  essere  consentite  le  attività'  delle  mense  e  del   catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle condizioni di cui al periodo precedente

Restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro

Le attività' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilità' dello  svolgimento  delle suddette attività' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuano i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10.

Restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;  

In ordine alle attività' professionali si raccomanda che: 

1) esse siano attuate anche mediante modalità' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalità'  a distanza; 

2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonché' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva; 

3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 

4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; 

Le attività' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 

1)  le  modalità'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti; 

2) le modalità' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attività' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; 

3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni; 

4) l'accesso dei fornitori esterni; 

5) le  modalità'  di  svolgimento  delle  attività'  ludiche  e sportive; 

6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti; 

7) le modalità' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza. 

QUI IL TESTO DEL DPCM 3 DICEMBRE

QUI GLI ALLEGATI