Il Nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 pone ulteriori limitazioni anti Covid-19 (pubblicato sulla G.U. n.258, del 18.10.2020), le cui disposizioni sono applicabili dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale e non solo, ha previsto ulteriori disposizioni attuative.
Il nuovo DPCM riguarda diverse categorie. In questa sede approfodiamo le novità di interesse per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie:
LIMITAZIONI PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE. Le attivita' dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolo, sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonché', fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
La norma consente che il servizio di ristorazione, la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, possa svolgersi con consumo al tavolo (in qualunque attività della ristorazione che disponga di tavoli al servizio dei clienti, dunque sia in ristoranti che in bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, ecc.) dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ma con un massimo di sei persone per tavolo (ciò comporta che gli esercizi che dispongono di tavoli di misure tali da consentire la seduta di più di sei persone dovranno comunque limitarne l’uso a non più di sei clienti).
Gli esercizi che non prevedano il consumo al tavolo devono interrompere l’attività di ristorazione (la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico al banco) alle ore 18, non più alle ore 21,00, ma possono continuare ad effettuare la vendita per asporto fino alle 24,00, a condizione che non consentano ai clienti di consumare sul posto (all’interno del locale) o nelle adiacenze dell’esercizio.
Resta da chiarire il problema degli esercizi di vendita “di vicinato” che effettuano anche la vendita “con consumo sul posto” in senso tecnico, i quali non apparterrebbero al settore ristorazione, ma che normalmente consentono ai clienti di consumare al tavolo prodotti di gastronomia, sia pure senza assistenza del cameriere.
Gli esercenti sono tenuti ad esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti: tale numero massimo si dovrebbe ricavare attraverso l'applicazione dei criteri determinati all’interno delle linee guida per la ristorazione di cui all’allegato 9 al DPCM 13 ottobre, laddove si afferma che “i tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet” (per tali esercizi, dunque, il numero massimo si ricava applicando alla superficie di somministrazione il criterio della distanza di un metro, avendo presente che “In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti di quanti siano i posti a sedere” - previsione sempre contenuta nelle linee guida). Quanto agli esercizi dove vi è assenza di ristorazione con consumo al tavolo, le linee guida affermano che negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, vi è obbligo di consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza; inoltre, “la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale”. Anche in tali tipologie di esercizi, dunque, il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente si ricava dall’applicazione del criterio del distanziamento. In definitiva, spetta ai titolari degli esercizi, sia nel caso di presenza di consumo al tavolo che di assenza di tale servizio, determinare il numero massimo di persone ammesse nel locale e riportarlo sul cartello esposto all’ingresso.
Circa, invece, la SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI IMPIANTI PRESSO LE AUTOSTRADE, viene corretta la disposizione che faceva salva l’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. A quelli sopra menzionati vengono aggiunti gli esercizi presenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade. La ristorazione sulle autostrade rimane dunque fuori dalle limitazioni. Diverso il caso della ristorazione in stazioni di servizio aperte in altre aree: i servizi presenti in questi ultimi seguono le regole della ristorazione con i limiti previsti dal DPCM, oltre a dover osservare gli eventuali orari di chiusura ove l’attività sia di servizio alla sola utenza della distribuzione dei carburanti.





