Nuovo DPCM 18 ottobre 2020: ulteriori limitazioni. Le nuove regole per la somministrazione

Il Nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 pone ulteriori limitazioni anti Covid-19 (pubblicato sulla G.U. n.258, del 18.10.2020), le cui disposizioni  sono applicabili dalla data del 19 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 13 novembre  2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri, considerato l'evolversi della situazione  epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul  territorio nazionale e non solo, ha previsto ulteriori disposizioni attuative.

Il nuovo DPCM riguarda diverse categorie. In questa sede approfodiamo le novità di interesse per bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie: 

LIMITAZIONI PER GLI ESERCIZI DI RISTORAZIONE. Le attivita' dei servizi di  ristorazione sono consentite dalle ore 5,00  sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo e con un massimo di sei persone per tavolosino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione  con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di  confezionamento che di trasporto, nonché', fino alle ore 24,00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivita' con  l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di  riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni  o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti  nei protocolli o nelle linee guida nazionali; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il  numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base  dei protocolli e delle linee guida vigenti.

La norma consente che il servizio di ristorazione, la somministrazione di alimenti e  bevande al pubblico, possa svolgersi con consumo al tavolo (in qualunque attività della  ristorazione che disponga di tavoli al servizio dei clienti, dunque sia in ristoranti che in bar,  pasticcerie, gelaterie, pizzerie, rosticcerie, ecc.) dalle ore 5,00 alle ore 24,00, ma con un massimo di sei persone per tavolo (ciò comporta che gli esercizi che  dispongono di tavoli di misure tali da consentire la seduta di più di sei persone dovranno comunque limitarne l’uso a non più di sei clienti). 

Gli esercizi che non prevedano il consumo al tavolo devono interrompere l’attività di  ristorazione (la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico al banco) alle ore 18, non  più alle ore 21,00, ma possono continuare ad effettuare la vendita per asporto fino alle 24,00, a  condizione che non consentano ai clienti di consumare sul posto (all’interno del locale) o nelle  adiacenze dell’esercizio. 

Resta da chiarire il problema degli esercizi di vendita “di vicinato” che effettuano anche la vendita “con consumo sul posto” in senso  tecnico, i quali non apparterrebbero al settore ristorazione, ma che normalmente consentono ai clienti di consumare al tavolo prodotti di gastronomia, sia pure senza assistenza del cameriere.

Gli esercenti sono tenuti ad esporre all'ingresso del locale un cartello che  riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo,  sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti: tale numero  massimo si dovrebbe ricavare attraverso l'applicazione dei criteri determinati all’interno delle linee  guida per la ristorazione di cui all’allegato 9 al DPCM 13 ottobre, laddove si afferma che “i  tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di  separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità  individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli  adeguate a prevenire il contagio tramite droplet” (per tali esercizi, dunque, il numero massimo si  ricava applicando alla superficie di somministrazione il criterio della distanza di un metro,  avendo presente che “In tali attività non possono essere presenti all’interno del locale più clienti  di quanti siano i posti a sedere” - previsione sempre contenuta nelle linee guida). Quanto agli  esercizi dove vi è assenza di ristorazione con consumo al tavolo, le linee guida affermano che  negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, vi è obbligo di consentire l’ingresso ad un  numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da  assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza; inoltre,  “la consumazione al banco è consentita solo se può essere assicurata la distanza interpersonale di  almeno 1 metro tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non  siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità  individuale”. Anche in tali tipologie di esercizi, dunque, il numero massimo di persone ammesse  contemporaneamente si ricava dall’applicazione del criterio del distanziamento. In definitiva,  spetta ai titolari degli esercizi, sia nel caso di presenza di consumo al tavolo che di assenza di  tale servizio, determinare il numero massimo di persone ammesse nel locale e riportarlo sul  cartello esposto all’ingresso.

Circa, invece, la SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEGLI IMPIANTI PRESSO LE AUTOSTRADE, viene corretta la disposizione che faceva salva l’apertura degli esercizi  di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di  assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. A quelli sopra menzionati vengono aggiunti gli esercizi presenti nelle aree di servizio e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade. La ristorazione sulle autostrade rimane  dunque fuori dalle limitazioni. Diverso il caso della ristorazione in stazioni di servizio aperte in altre aree: i servizi presenti in questi ultimi seguono le regole della ristorazione con i limiti  previsti dal DPCM, oltre a dover osservare gli eventuali orari di chiusura ove l’attività sia di  servizio alla sola utenza della distribuzione dei carburanti. 

Il testo integrale del DPCM