L'art. 37 del c.d. decreto Semplificazione, D.L. n. 76/2020 ("disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti"), stabilisce l'obbligo, se non si è già provveduto a tale adempimento, di comunicare il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC - Posta Elettronica Certificata) entro il 1° ottobre 2020
- al Registro Imprese, per tutte le imprese costituite in forma societaria o individuale
- ai rispettivi ordini o collegi, per i professionisti iscritti in albi ed elenchi
al fine di semplificare e rafforzare l’utilizzo esclusivo della PEC e del domicilio digitale nei rapporti tra le imprese, i professionisti e la P.A.
In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale l’impresa incorrerà nell’assegnazione d’ufficio di un nuovo e diverso domicilio digitale e nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, in misura raddoppiata, per le società (art. 2630 Codice civile), e, in misura triplicata, per le imprese individuali (art. 2194 Codice civile).
Fonte: CCIAA di Roma





