Covid-19: DPCM "Fase due", il calendario delle riaperture delle attività

Le misure contenute nel nuovo provvedimento approvato il 26 aprile.

La misure previste per la “Fase 2” per il contenimento dell'emergenza Covid-19, si applicano dal 4 maggio in sostituzione di quelle del DPCM 10 aprile e sono efficaci fino al 17 maggio

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

Sono sempre sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Nell’allegato 1 viene aggiunta la vendita di fiori, piante, semi e fertilizzanti quale attività di commercio al dettaglio ammessa. - Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5. 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE 

Sono ancora sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico- sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, mentre viene ammessa ex novo la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. - Continuano a rimanere chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. 

ALTRE ATTIVITA’ 

Ancora sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2. - Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro- alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. - In ordine alle attività professionali ammesse si raccomanda che: 

  1. a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. 

SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. - Fra le attività produttive industriali e commerciali ammesse ex novo troviamo i cantieri, tutto il comparto del commercio all’ingrosso, le agenzie di mediazione immobiliare. - Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture. - Le imprese che riprenderanno la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. Ciò vuol dire, ad esempio, che per gli esercizi di commercio all’ingrosso e per le agenzie immobiliari già dalla data odierna, senza comunicazione al Prefetto, si può iniziare a recarsi presso le sedi ai fini della disinfezione, sanificazione, della massa in atto di quelle procedure – specie se previste dai predetti protocolli di sicurezza – necessarie per la riapertura

PROTOCOLLI DI SICUREZZA 

- Le imprese le cui attività sono consentite devono rispettare i contenuti

del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6; nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, 

del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7; ✓ del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. 

La mancata attuazione dei protocolli tale da non assicurare adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza

Da evidenziare che, ai sensi del protocollo di regolamentazione delle misure da prevedere negli ambienti di lavoro, deve essere costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali. Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. 

Nel caso dei servizi di trasporto non di linea (NCC, taxi), il protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica prevede che risulta opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente. Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione. 

Per i servizi di trasporto non di linea (NCC, taxi) le linee guida prevedono che sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un solo passeggero. Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali

OBBLIGO DI USO DELLE MASCHERINE 

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, limitatamente alla durata dell’emergenza sanitaria, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati (chiusi) aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. - A tali fini, per la popolazione generale potranno essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. - Tali mascherine non sono sufficienti per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, per i quali sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9. A tali fini sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE (ma solo) previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. - Il protocollo sulla sicurezza dei lavoratori prevede però che, data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria (qualora intervenga sull’argomento). - Nell’allegato 4 si aggiunge la forte raccomandazione, in tutti i contatti sociali, di utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

PREZZO CALMIERATO PER LE MASCHERINE 

Nel frattempo, con Ordinanza del 26 aprile, il Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, considerata la necessità di assicurare la massima diffusione dei dispositivi di protezione individuale, anche in ragione del prevedibile aumento della domanda di mascherine “chirurgiche” in esito al prossimo avvio della così detta “fase 2”; considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per le mascherine “chirurgiche”, ritenute “beni strumentali utili a fronteggiare l’emergenza” e, quindi, beni di primaria necessità, una lievitazione ingiustificabile dei prezzi al consumo, tale da pregiudicare il più ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e, conseguentemente, la piena efficacia delle misure di contrasto programmate, ha ritenuto necessario intervenire, per calmierare tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato di vendita al consumo per le maschere facciali ad uso medico di Tipo I, Tipo II e Tipo IIR: tale prezzo non può essere superiore, per ciascuna unità, ad € 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26.04.2020