Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale.
Il provvedimento estende le misure di cui all’art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 (clicca qui per la notizia) a tutto il territorio nazionale. È inoltre vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive.
Qui il testo del DPCM del 9 marzo 2020
Al territorio nazionale si applicano le seguenti misure restrittive:
- Vincolo di evitare spostamenti in entrata, in uscita e all’interno dei territori. Ci si muoverà solo per comprovate necessità lavorative o di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio/residenza per chi ne ha necessità.
- Per i soggetti con sintomatologie e febbre maggiore di 37.5 è fortemente raccomandato rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante.
- Divieto assoluto di mobilità per i soggetti sottoposti alla quarantena.
- Sospesi eventi, competizioni sportive, spettacoli, in luoghi pubblici e privati. Consentiti eventi sportivi che coinvolgono sportivi professionisti a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Sospese le manifestazioni ludiche, religiose, fieristiche, gli eventi nei cinema e nei teatri, sale da ballo, bingo.
- Sospese attività scolastiche, cerimonie civili, religiose, funebri.
- Chiusi musei e luoghi di cultura
- Consentite attività di ristorazione e bar dalle 06 alle 18 con obbligo a carico del gestore di prevedere le misure di distanza interpersonale e con sanzione della sospensione della licenza in caso di violazione
Per il nostro territorio sono quindi in vigore le disposizioni emanate l’8 marzo, cui si aggiungono due novità previste dal nuovo decreto:
– il divieto di assembramento, sia in luoghi pubblici che privati,
– lo stop agli eventi sportivi (potranno allenarsi a porte chiuse solo gli atleti di interesse Coni).
Tali disposizioni sono in vigore da oggi, 10 marzo 2020, e saranno efficaci fino al 3 aprile 2020.
Nello specifico, per le imprese e gli associati Confesercenti Roma, riportiamo di seguito i commi dell’articolo 1 del decreto precedente che riguardano attività commerciali, locali pubblici, mercati e manifestazioni e che rimangono, come detto, tuttora in vigore:
g) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività.
n) Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie (da 250 mq a 1500 mq) e grandi (oltre 1500mq) strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione.
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
Per quanto riguarda gli spostamenti per "esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute" è necessario presentare agli eventuali controlli la certificazione che attesti il motivo per derogare alla direttiva di ridurre il più possibile il movimento da un'area all'altra (e con questo la diffusione del contagio). Le limitazioni riguardano le persone e non le merci. In fondo alla pagina è possibile scaricare l'autodichiarazione. Chi non può scaricare e stampare il modulo può copiare il testo e portare la dichiarazione con sé.
La direttiva del Ministero dell’Interno prevede indicazioni specifiche per i controlli relativi alla limitazione degli spostamenti delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno dei territori “a contenimento rafforzato”:
a) gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.





