CREDITO D'IMPOSTA PER L'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (ART.120 D.L. “RILANCIO”)
Ambito soggettivo di applicazione. Operatori con attività aperte al pubblico senza distinzione del regime fiscale adottato (inclusi anche, ad esempio, i forfettari o le associazioni e altri enti privati anche se non esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività d’impresa, etc.).
Non sono inclusi tra i soggetti beneficiari coloro che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
Ambito oggettivo di applicazione. Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 (al riguardo si specifica la necessità che le tipologie di interventi siano state prescritte da disposizioni normative o previste dalle linee guida per le riaperture delle attività);
Tra gli investimenti agevolabili rientrano quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (ad esempio rientrano i c.d. “termoscanner”, i sistemi di videoconferenza, le spese per la sicurezza della connessione internet collegate, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in “smart working”, etc. ).
Modalità di calcolo. L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di € 80.000 (quindi il credito spettante sarà massimo di € 48.000); L’Agenzia specifica che l’agevolazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 (quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”).
Per l’imputazione delle spese occorre fare riferimento:
Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il “criterio di cassa”: data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti;
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del c.d. “criterio della registrazione”: il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
Per i soggetti in regime di contabilità ordinaria: criterio di competenza. Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (nel caso di Iva indetraibile, la stessa è da considerare nel c.d. “costo fiscale”).
Opzioni di utilizzo del credito d’imposta. Solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
in compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante intermediario abilitato; in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24 con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
La norma prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021; pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
Modalità di comunicazione. La Comunicazione del modello previsto per la fruizione del credito deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche (servizio web o canali telematici dell’Agenzia delle Entrate) direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 (nel caso di invio dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020).
A decorrere dal 1 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i soggetti che optano per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari provvedono alla comunicazione della cessione stessa con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
IL CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (ART. 125 D.L. RILANCIO)
Ambito soggettivo di applicazione. Soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (a prescindere dalla tipologia di attività svolta) senza distinzione del regime fiscale adottato.
Non sono inclusi tra i soggetti beneficiari coloro che svolgono attività commerciali o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente
Ambito oggettivo di applicazione. Spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Al riguardo, la norma contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle precedenti categorie. L’Agenzia specifica che:
Con riferimento alle attività di “sanificazione”: ci si riferisce ad attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19 (necessaria apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti); in alternativa, è ammessa l’attività di sanificazione svolta anche tramite propri dipendenti o collaboratori. In tal caso non potendo esibire un certificato vero e proprio basterà che la spesa agevolabile sia documentabile da fogli interni all’azienda che provino le ore dedicate a tale attività, sempre nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di cui al punto precedente; le spese di sanificazione possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario (Ad esempio per i centri estetici le spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti sono considerabili spese ordinarie richieste dalla natura dell’attività a prescindere dall’emergenza sanitaria. Al riguardo l’Agenzia specifica che le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020).
Con riferimento alle spese per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti valgono in maniera esemplificativa i primi chiarimenti forniti con la Circolare 9/E 2020
Modalità di calcolo. L’ammontare del credito d’imposta corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020 per un massimo di € 100.000 (quindi il credito spettante sarà massimo di € 60.000, in quanto il limite massimo previsto dalla norma (60.000 € per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili).
L’Agenzia specifica che l’agevolazione spetta per le spese sostenute nell’anno 2020 (quindi anche prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. “Rilancio”).
Per l’imputazione delle spese occorre fare riferimento:
Per i soggetti in contabilità semplificata che hanno optato per il “criterio di cassa”: data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti;
Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del c.d. “criterio della registrazione”: il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
Per i soggetti in regime di contabilità ordinaria: criterio di competenza; Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva (nel caso di Iva indetraibile, la stessa è da considerare nel c.d. “costo fiscale”).
Opzioni di utilizzo del credito d’imposta. Solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili: in compensazione, mediante modello F24 da presentare esclusivamente in modalità telematica attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante intermediario abilitato; nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa:
in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24 con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.
In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi (per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte dovute), occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono state sostenute.
L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma non potrà essere richiesto a rimborso.
Modalità di comunicazione. La Comunicazione del modello previsto per la fruizione del credito deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche (servizio web o canali telematici dell’Agenzia delle Entrate) direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020. L’Agenzia, ricevute le comunicazioni delle spese ammissibili con l’indicazione del c.d. “credito teorico”, determinerà la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili (la ratio risiede nel fatto che l’ammontare massimo del credito d’imposta concretamente fruibile sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale resa nota con un Provvedimento, da emanare entro l’11 settembre 2020, nel rispetto del limite complessivo di spesa previsto di 200 milioni di euro per l'anno 2020).
Solo dal successivo giorno lavorativo alla pubblicazione del suddetto Provvedimento il credito potrà essere utilizzato in compensazione e potrà essere effettuata la comunicazione dell’eventuale opzione di cessione dello stesso fino al 31 dicembre 2021.
Fonte confesercenti Ufficio Tributario





