Decreto Cura Italia: le misure fiscali messe in campo

Il decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, in seguito alla approvazione del Consiglio dei Ministri avvenuta il 16 marzo 2020, contiene misure per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Vediamo i principali interventi in merito alla materia fiscale.
Il decreto dispone una serie di sospensioni relative ai termini di pagamento di entrate tributarie e non in favore dei soggetti (persone fisiche e non) localizzate sull’intero territorio nazionale. In particolare:
- sono prorogati dal 16 al 20 marzo 2020 i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria;
- è sospeso il versamento delle ritenute d’acconto dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria stabilendo che il versamento dovrà essere effettuato, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque rate mensili a decorrere dal mese di maggio 2020;
- è sospeso ogni ulteriore adempimento fiscale con scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tral’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:
a) relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (non assoggettamento a ritenute d'acconto da parte del sostituto d'imposta dei redditi di lavoro autonomo e provvigioni;
b) relativi all’imposta sul valore aggiunto;
c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti dell’Imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020;


- è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 in favore degli esercenti attività d’impresa;
- è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa arte e professione. Per l’anno 2020 il credito d’imposta sarà riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro;
- è stabilita la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sospensione anche per i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, per la regolarizzazione delle istanze di interpello. Allo stesso modo è stata disciplinata la proroga di due anni dei termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti impositori;
- è stata disposta, con l’art. 83 del D.L. 18/2020, la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile, per i termini dei procedimenti giudiziari incardinati (o da incardinare) dinanzi alle Commissioni tributarie. Sul punto, inoltre, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 6/E/2020 ha chiarito che la sospensione dei termini processuali (prevista dall’art. 83 cit.) si applica anche ai 90 giorni di sospensione prevista per la procedura di accertamento con adesione;
- è stabilita la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie. I versamenti saranno effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione; L’Agenzia delle entrate - Riscossione, con un comunicato del 20 marzo 2020 (allegato alla presente circolare), ha chiarito che per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione, che vanno pagate entro il 30 giugno 2020, può anche essere richiesta una rateizzazione e che, al fine di evitare la successiva attivazione di procedure di recupero da parte dell’Agenzia, è necessario presentare la domanda entro il 30 giugno 2020. Altro importante chiarimento riguarda le rateizzazioni: anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, è stato sospeso ed è possibile pagare queste rate entro il 30 giugno 2020;
- è stabilita la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate da avvisi di accertamento e di addebito dell’Inps, nonché dagli atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli accertamenti esecutivi degli enti locali, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020. Per tale ragione, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 (mese successivo il periodo di sospensione);
- non sembrerebbero essere sospesi i termini di versamento delle somme dovute a seguito di avvisi bonari, procedimenti di adesione, casi di reclamo/mediazione, conciliazione giudiziale anche se
rateizzati;
- è stato previsto il differimento al 31 maggio 2020 della rata scaduta (e non regolarmente versata) il 28 febbraio 2020 relativa alla “Rottamazione-ter” e della rata in scadenza il 31 marzo 2020 del “Saldo e stralcio”.

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