L’Ordinanza della Regione Lazio stabilisce che ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica:
1) Le attività commerciali di cui all’allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 19 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
Nelle domeniche e nei giorni festivi le attività commerciali di cui all’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 15 con decorrenza dalla pubblicazione del presente provvedimento fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
2) I gestori delle attività di cui al punto precedente devono comunque:
a) garantire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
b) garantire e incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, adottando protocolli interni di sicurezza e ricorrendo a qualsiasi dispositivo utile a limitare le forme di
contagio;
3) Si invita la cittadinanza, ove possibile, ad effettuare l’approvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità presso gli esercizi commerciali presenti nel proprio quartiere di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino al 5 aprile 2020, salvo nuovo provvedimento.
A questa Ordinanza ha fatto seguito una nuova determina nella quale si è ritenuto opportuno precisare che la misura prevista per gli orari, non si applica alle attività di commercio di giornali riviste e periodici; di distributori automatici; di distribuzione carburanti. Queste attività proseguiranno il loro esercizio con i consueti orari e turni di lavoro.
È stato disposto, altresì, nei Comuni con meno di 5 mila abitanti e senza la presenza di medie e grandi superfici alimentari, che il Sindaco può per necessità anticipare l’orario di apertura delle attività di cui si era disposto le precedenti limitazioni. Ordinanza del 18.03.2020 n 4169.





