Protocollo LAZIO SENZA MAFIE
CRIMINALITA’: ASSEMBLEA SOS IMPRESA-RETE PER LA LEGALITA’ - 2 Luglio 2015
Siglato accordo Confesercenti Lazio e Agenzia delle Entrate Lazio
Protocollo d'intesa
La Confesercenti Regionale del Lazio ha sottoscritto un importante protocollo d'intesa con l'Agenzia delle Entrate del Lazio avente ad oggetto l'utilizzo delle migliori iniziative per...
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Secondo esposto del SIL - Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai all'Antitrust contro i Supermercati |
Scritto da Administrator |
Giovedì 11 Luglio 2013 10:12 |
Il Sil-Confesercenti contro le Catene della Grande Distribuzione: “ con l’uso dei buoni acquisto si aggira la legge sul libro, superando lo sconto previsto dalla normativa vigente”. Alcuni esercizi della grande distribuzione propongono, nel periodo della vendita dei libri scolastici, campagne di sconto da considerare effettuate in violazione del divieto sopra descritto, a volte “aggirandolo” mediante artifizi che comunque perseguono il medesimo obiettivo sostanziale (ad esempio, nel periodo in cui il Sil inviava il primo esposto-denuncia, i supermercati PAM-Panorama, su testate giornalistiche di livello nazionale e sulla rete internet, pubblicizzavano uno sconto del 20%, sul prezzo di copertina dei libri di testo, specificando poi, con caratteri tipografici di minore evidenza, che, in realtà, si trattava di uno sconto offerto in “buoni spesa”, spendibili presso i suddetti supermercati secondo le norme di uno specifico regolamento). In definitiva la Grande Distribuzione pratica uno sconto superiore a quello ammesso dalla legge n. 128 e che, pur concretizzandosi secondo una modalità diversa, realizza le medesime finalità vietate dalla legge, ed impedisce, peraltro, alle librerie la possibilità di concorrere con la stessa grande distribuzione, dal momento che esse, oltre ad essere svantaggiate da note economie di scala, non potrebbero neppure promuovere una campagna analoga, considerato che l’unico prodotto posto in vendita dalle medesime è proprio il libro. A questo si aggiunge, spesso, l’incertezza dei comuni nel compiere interventi decisivi malgrado le nostre segnalazioni. In particolare prendiamo ad esempio la risposta ad una nota con cui una nostra struttura territoriale chiedeva ai Comuni della provincia un intervento nel vigilare e far rispettare le norme e disposizioni stabilite dalla legge 128/2011. Un Comune ha evidenziato che “…le direttive stabilite dalla legge 128/2011 citata precisano che la percentuale massima di sconto applicabile sulla vendita dei libri sia applicata nella misura del 15% laddove sia inteso come sconto effettivo al momento della vendita del libro per il quale è stato applicato..” e, a supporto di quanto sopra, mette in evidenza una risoluzione dell’Antitrust. In realtà, da quanto si può leggere in quel provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la pratica denunciata come scorretta non è stata giudicata tale dalla stessa Autorità sia perché valutata in relazione a quanto previsto dagli articoli del Codice del consumo (D. Lgs. n. 206/2005) e non rispetto la legge del libro, sia perché emanata prima che la Legge 24 marzo 2012, n. 27, estendesse l’applicazione delle stesse norme del codice del consumo, alle “pratiche commerciali scorrette”. Siamo quindi a ritenere che le iniziative dei Supermercati sui libri di testo scolastici, presuppongono la violazione delle legge sul libro, se superano lo sconto previsto, o della legge 27/2012 per pratica commerciale scorretta, buoni spesa in cambio dell’acquisto dei libri. Peraltro, se da un lato non esistono sentenze di violazione della Legge 27/2012, data la recente emanazione della stessa legge, dall’altro, detta condotta, è stata considerata dal Tribunale di Campobasso, con provvedimento Rep. 1527/11, del 16.8.2011, “una maniera, in verità piuttosto palese, di aggirare il limite dello sconto del 15% offrendo un buono spesa che l’acquirente può utilizzare (…) su altri prodotti”. Il Tribunale, nel caso di specie, ha ritenuto sussistere i profili per la configurabilità di un atto di concorrenza sleale, “che va identificato nella sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori e la conseguente idoneità della condotta di uno dei due concorrenti ad arrecare pregiudizio all’altro (…)”. “L’azione potenzialmente lesiva dei diritti del ricorrente (…) è idonea a sviare clientela con difficoltà di accertare poi, a distanza di tempo, i relativi danni, non agevolmente quantificabili e suscettibili di continuo incremento”. La Presidenza |
Ultimo aggiornamento Venerdì 12 Luglio 2013 09:40 |