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| Informazioni diritti SCF Consorzio Fonografici |
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| Scritto da Segreteria |
| Mercoledì 03 Febbraio 2010 18:07 |
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Informazione sui diritti SCF Consorzio Fonografici
Negli ultimi giorni la Confesercenti ha ricevuto un alto numero di richieste di assistenza sul noto caso dei diritti connessi, il cui pagamento è da tempo richiesto da SCF con riferimento alla normativa prevista dagli articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d’autore (L. n. 633/41). Il Consorzio Fonografici si è evidentemente rivolto a società di recupero che ora tentano di riscuotere le somme precedentemente e direttamente richieste da SCF. Per quanto ci riguarda, continuiamo a sostenere che, pur non potendosi disconoscere il diritto di SCF a percepire, per conto dei produttori associati, i compensi previsti dall’art. 73 della legge n. 633 per le utilizzazioni di fonogrammi a scopo di lucro, ad esempio con riferimento a discoteche ed altri locali ove l’utilizzazione della musica è al centro del business (ma anche in questo caso vi sono difficoltà, ad esempio relative alla riconducibilità della musica utilizzata - ed in quale proporzione - ai produttori consorziati ad SCF), rimangono irrisolti alcuni rilevanti problemi:
Anzitutto, qualora negli esercizi chiamati in causa l’utilizzazione di musica sia esclusivamente riferibile alla presenza di televisori o radio all’interno dei locali, in relazione alla quale i diritti connessi sono stati evidentemente assolti dalle relative stazioni emittenti, persiste il dubbio se per l’utilizzazione di musica diffusa attraverso TV/radio i diritti connessi siano nuovamente da assolvere, da parte dei titolari di esercizi pubblici o commerciali. Sulla questione pendono i giudizi che vedono contrapposti alla SCF altrettanti titolari di strutture ricettive associati a Confesercenti, rinviati per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 marzo 2011 dinanzi al Tribunale di Bologna. Fino alla decisione di dette cause non è dato sapere, neppure con riferimento a casi giurisprudenziali di una qualche rilevanza, se alla SCF spetti il diritto alla riscossione dei cennati compensi. D’altra parte, la stessa SIAE, che recentemente ha comunicato di rappresentare parte della categoria dei produttori, non sembra avere intenzione di pretendere, per le utilizzazioni in questione, alcun compenso a titolo di diritto connesso.
In ogni caso, anche qualora il diritto, con riferimento al punto precedente, fosse dovuto, si tratterebbe di un’utilizzazione non a scopo di lucro, dal momento che dalla presenza di radio/TV nei locali l’esercizio non ricava normalmente alcun ulteriore vantaggio economico, qualora non vengono applicati sovrapprezzi. Per la determinazione, riscossione e ripartizione dell’equo compenso dovuto per le utilizzazioni non a scopo di lucro, l’art. 73-bis della LdA prevede, per rinvio al regolamento di attuazione, l’approvazione di apposito DPCM, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Il menzionato decreto non è mai stato approvato e, in mancanza di apposita previsione normativa, i criteri di commisurazione dell’equo compenso stabiliti da SCF mediante convenzioni stipulate con altre Associazioni di categoria non impegnano gli associati Confesercenti. Gli importi richiesti costituiscono dunque una pretesa arbitraria, essendo stati determinati secondo valutazioni effettuate unilateralmente da SCF. Quanto ai casi in cui effettivamente negli esercizi pubblici o commerciali sia diffusa musica mediante utilizzo di supporti fonografici (registrazioni su CD, DVD, computer), pur essendo indubbiamente dovuti i diritti connessi, permane il problema della determinazione dell’importo (di cui al punto 2), non risolvibile, anche in questo caso, mediante riferimento alle convenzioni stipulate da altre Associazioni. Infine, la SIAE ha fatto sapere alle Associazioni di categoria convenzionate per il diritto d’autore (fra le quali la Confesercenti) di aver ricevuto dall’Associazione dei Fonografici Italiani (AFI) il mandato a gestire ed incassare, dal 1° gennaio 2010 (fino al 31 dicembre 2009 l’AFI incassava attraverso SCF), i diritti connessi per diritti di copia ed esecuzioni in pubblico di supporti audio. La stessa SIAE ha proposto a Confesercenti la stipula di una apposita Convenzione, che la nostra Associazione si è rifiutata di firmare non ritenendo al momento possibile la sottoscrizione, per accettazione, di un atto che avrebbe la valenza dell’accordo vincolante per i propri associati, in mancanza di una condivisione di aspetti determinanti con tutti i soggetti interessati. Pertanto, la Confesercenti ha chiesto alla SIAE di farsi promotrice dell’indizione di un Tavolo cui siedano i soggetti rappresentanti dei beneficiari dei diritti connessi e degli utilizzatori, oltre che del Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, nel tentativo di accedere ad una ponderata e condivisa soluzione dei problemi esistenti. Fra l’altro, nelle Convenzioni stipulate da SCF con altre Associazioni si fa riferimento ad una “malleva” nel caso in cui altri produttori chiedessero il pagamento dei diritti connessi, malleva che non sembra essere riconosciuta dalla SIAE, sì da esporre comunque chi dovesse pagare ad SCF all’obbligo di versare i diritti connessi richiesti anche a SIAE (per la parte di rispettiva competenza).
Gli associati alla luce delle problematiche descritte, che consentono di poter sollevare consistenti dubbi sull’obbligo di pagare i diritti connessi ad SCF nelle situazioni evidenziate ai punti precedenti, devono anche aver chiaro che vi è la possibilità di essere chiamati in giudizio da SCF, nel qual caso dovranno difendersi a proprie spese, magari utilizzando le opportune convenzioni con studi legali della sede Confesercenti.
Concludiamo richiamando l’attenzione sul documento con il quale il CESE (Comitato economico e sociale europeo), in vista dell’approvazione della prossima Direttiva della Comunità Europea in fatto di armonizzazione di alcuni aspetti relativi alla proprietà intellettuale, ha: auspicato “una modifica dell'art. 5 della direttiva 2006/115/CE che riguarda l'amministrazione del diritto a un'equa remunerazione da parte delle società di gestione collettiva”, chiedendo che “nel paragrafo che dà facoltà agli Stati membri di regolamentare la questione della gestione da parte di tali società, sia previsto un unico organismo, con relative clausole di sicurezza fissate dalla normativa europea, lasciando agli Stati membri la facoltà solo di stabilire nei dettagli gli aspetti amministrativi”; chiesto l’esenzione delle attività professionali per le quali la musica o l'immagine non svolgono alcun ruolo a livello di processo produttivo: “i settori per i quali la diffusione di musica o di immagini svolge un ruolo secondario nell'esercizio dell'attività imprenditoriale dovrebbero (invece) versare soltanto un importo minimo prestabilito, determinato in modo chiaro a seguito di trattative tra gli organismi di rappresentazione collettiva degli utilizzatori e l'organo unico di gestione dei diritti d'autore; affermato che “l'utilizzo da parte dei mezzi di comunicazione non può costituire un'esecuzione pubblica primaria qualora la ritrasmissione avvenga da luoghi come ristoranti, caffè, autobus, taxi, ecc., e deve quindi essere esentato dal pagamento dei diritti d'autore agli esecutori. I diritti intellettuali per i fonogrammi sono già stati pagati anticipatamente da coloro che hanno acquisito il diritto di diffondere i fonogrammi su filo o senza filo. L'ascolto dei fonogrammi alla radio va considerato come uso privato da parte del cittadino, sia questi a casa oppure al lavoro, in autobus o al ristorante, e poiché una persona non può trovarsi contemporaneamente in due luoghi, il diritto per i beneficiari è stato pagato dalle emittenti che costituiscono le vere utilizzatrici”.
Per quegli associati che intendano rispondere alle lettere di richiesta di pagamento dei diritti connessi inviate da SCF o da società di recupero o studi legali abbiamo predisposto tre bozze di lettera (per i casi in cui la musica sia diffusa solo via radio/TV: una per le strutture ricettive, l’altra per esercizi pubblici o commerciali in genere; per i casi in cui la musica diffusa sia effettivamente registrata su supporti: una per tutte le tipologie di esercizi), che potranno essere utilizzate nel caso in cui l’associato non intendesse pagare quanto richiesto, ben consapevole della possibilità di essere comunque chiamato in giudizio.
1. Musica diffusa mediante radio/TV in strutture ricettive Raccomandata A.R.
Spett.le SCF (oppure) Società di recupero … (oppure) Studio Legale … Egregi ………………. ,
con riferimento alla nota del ... , con la quale ci viene richiesto, per conto della SCF Consorzio Fonografici (oppure: per conto della Società di recupero …), il pagamento di somme per “l’utilizzo e/o la diffusione di musica registrata”, teniamo a precisare che la richiesta di pagamento è, per quanto ci consta, del tutto priva di fondamento. Le disposizioni segnalate fanno riferimento ad una normativa, quella prevista dagli articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d’autore, che prevede il pagamento di compensi (diritti connessi), a favore dei produttori di fonogrammi, nonché degli interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta, per l’utilizzazione dei fonogrammi medesimi, a scopo di lucro e non di lucro, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Orbene, nella nostra struttura la diffusione di musica è esclusivamente riferibile alla presenza di radio/televisori all’interno delle camere dei clienti, in relazione alla quale i diritti connessi sono stati evidentemente assolti dalle relative stazioni emittenti. Sulla questione se per l’utilizzazione di musica diffusa attraverso radio/TV siano nuovamente da assolvere (da parte dei titolari di esercizi pubblici) i diritti connessi pendono diversi giudizi, che vedono contrapposti alla SCF altrettanti titolari di strutture ricettive; fino alla decisione di dette cause non è dato sapere, neppure con riferimento a casi giurisprudenziali di una qualche rilevanza, se alla SCF spetti il diritto alla riscossione dei cennati compensi. D’altra parte, la stessa SIAE, che recentemente ha comunicato di rappresentare parte della categoria dei produttori, non sembra avere intenzione di pretendere, per le utilizzazioni in questione, alcun compenso a titolo di diritto connesso. In ogni caso, anche qualora, contrariamente all’avviso di chi scrive, il diritto fosse dovuto, si tratterebbe di un’utilizzazione non a scopo di lucro, dal momento che dalla presenza di radio/TV nelle camere l’esercizio non ricava alcun ulteriore vantaggio economico (non vengono applicati sovrapprezzi). Per la determinazione, riscossione e ripartizione dell’equo compenso dovuto per le utilizzazioni non a scopo di lucro, l’art. 73-bis della LdA prevede, per rinvio al regolamento di attuazione, l’approvazione di apposito DPCM, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Il menzionato decreto non è mai stato approvato e, in mancanza di apposita previsione normativa, i criteri di commisurazione dell’equo compenso stabiliti da SCF mediante convenzioni stipulate con Associazioni di categoria cui non aderiamo non ci impegnano in alcun modo. Gli importi richiesti costituiscono dunque una pretesa arbitraria, essendo stati determinati secondo valutazioni effettuate unilateralmente da SCF. Quanto sopra, del resto, è conforme alla linea che Confesercenti, di cui siamo associati, a livello nazionale ha deciso di definire in ogni sede competente. E’ noto altresì che SCF e SIAE sono state invitate da Confesercenti ad istituire, insieme al Comitato Permanente per il Diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali, un Tavolo tecnico per impostare una soluzione condivisa ai temi sopra esposti. Per tali motivi, Vi diffidiamo dal richiedere alcuna somma e Vi invitiamo a sospendere nei nostri confronti ogni azione, altrimenti, vedendoci costretti ad agire per la tutela dei nostri diritti, daremo mandato ai nostri legali.
2. Musica diffusa mediante radio/TV in qualsiasi esercizio Raccomandata A.R.
Spett.le SCF (oppure) Società di recupero … (oppure) Studio Legale …
Egregi ………………. ,
con riferimento alla nota del ... , con la quale ci viene richiesto, per conto della SCF Consorzio Fonografici (oppure: per conto della Società di recupero …), il pagamento di somme per “l’utilizzo e/o la diffusione di musica registrata”, teniamo a precisare che la richiesta di pagamento è, per quanto ci consta, del tutto priva di fondamento. Le disposizioni segnalate fanno riferimento ad una normativa, quella prevista dagli articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d’autore, che prevede il pagamento di compensi (diritti connessi), a favore dei produttori di fonogrammi, nonché degli interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta, per l’utilizzazione dei fonogrammi medesimi, a scopo di lucro e non di lucro, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Orbene, nella nostra struttura la diffusione di musica è esclusivamente riferibile alla presenza di radio/televisori all’interno dei locali di esercizio, in relazione alla quale i diritti connessi sono stati evidentemente assolti dalle relative stazioni emittenti. Sulla questione se per l’utilizzazione di musica diffusa attraverso radio/TV siano nuovamente da assolvere (da parte dei titolari di esercizi pubblici) i diritti connessi pendono diversi giudizi, che vedono contrapposti alla SCF altrettanti titolari di imprese; fino alla decisione di dette cause non è dato sapere, neppure con riferimento a casi giurisprudenziali di una qualche rilevanza, se alla SCF spetti il diritto alla riscossione dei cennati compensi. D’altra parte, la stessa SIAE, che recentemente ha comunicato di rappresentare parte della categoria dei produttori, non sembra avere intenzione di pretendere, per le utilizzazioni in questione, alcun compenso a titolo di diritto connesso. In ogni caso, anche qualora, contrariamente all’avviso di chi scrive, il diritto fosse dovuto, si tratterebbe di un’utilizzazione non a scopo di lucro, dal momento che dalla presenza di radio/TV nei locali l’esercizio non ricava alcun ulteriore vantaggio economico (non vengono applicati sovrapprezzi). Per la determinazione, riscossione e ripartizione dell’equo compenso dovuto per le utilizzazioni non a scopo di lucro, l’art. 73-bis della LdA prevede, per rinvio al regolamento di attuazione, l’approvazione di apposito DPCM, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Il menzionato decreto non è mai stato approvato e, in mancanza di apposita previsione normativa, i criteri di commisurazione dell’equo compenso stabiliti da SCF mediante convenzioni stipulate con Associazioni di categoria cui non aderiamo non ci impegnano in alcun modo. Gli importi richiesti costituiscono dunque una pretesa arbitraria, essendo stati determinati secondo valutazioni effettuate unilateralmente da SCF. Quanto sopra, del resto, è conforme alla linea che Confesercenti, di cui siamo associati, a livello nazionale ha deciso di definire in ogni sede competente. E’ noto altresì che SCF e SIAE sono state invitate da Confesercenti ad istituire, insieme al Comitato Permanente per il Diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali, un Tavolo tecnico per impostare una soluzione condivisa ai temi sopra esposti. Per tali motivi, Vi diffidiamo dal richiedere alcuna somma e Vi invitiamo a sospendere nei nostri confronti ogni azione, altrimenti, vedendoci costretti ad agire per la tutela dei nostri diritti, daremo mandato ai nostri legali.
3. Musica diffusa mediante utilizzo di supporti fonografici (CD, DVD, computer, ecc.)
Raccomandata A.R.
Spett.le SCF (oppure) Società di recupero … (oppure) Studio Legale …
Egregi ………………. ,
con riferimento alla nota del ... , con la quale ci viene richiesto, per conto della SCF Consorzio Fonografici (oppure: per conto della Società di recupero …), il pagamento di somme per “l’utilizzo e/o la diffusione di musica registrata”, teniamo a precisare che la richiesta di pagamento è, per quanto ci consta, del tutto priva di fondamento. Le disposizioni segnalate fanno riferimento ad una normativa, quella prevista dagli articoli 72 e seguenti della legge sul diritto d’autore, che prevede il pagamento di compensi (diritti connessi), a favore dei produttori di fonogrammi, nonché degli interpreti ed esecutori che abbiano compiuto l’interpretazione o l’esecuzione fissata o riprodotta, per l’utilizzazione dei fonogrammi medesimi, a scopo di lucro e non di lucro, a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi. Orbene, nella nostra struttura la diffusione di musica deve considerarsi necessariamente utilizzazione non a scopo di lucro, dal momento che dalla medesima l’esercizio non ricava alcun ulteriore vantaggio economico (non vengono applicati sovrapprezzi). Per la determinazione, riscossione e ripartizione dell’equo compenso dovuto per le utilizzazioni non a scopo di lucro, l’art. 73-bis della LdA prevede, per rinvio al regolamento di attuazione, l’approvazione di apposito DPCM, fatto salvo diverso accordo tra le parti. Il menzionato decreto non è mai stato approvato e, in mancanza di apposita previsione normativa, i criteri di commisurazione dell’equo compenso stabiliti da SCF mediante convenzioni stipulate con Associazioni di categoria cui non aderiamo non ci impegnano in alcun modo. Gli importi richiesti costituiscono dunque una pretesa arbitraria, essendo stati determinati secondo valutazioni effettuate unilateralmente da SCF. Quanto sopra, del resto, è conforme alla linea che Confesercenti, di cui siamo associati, a livello nazionale ha deciso di definire in ogni sede competente. E’ noto altresì che SCF e SIAE sono state invitate da Confesercenti ad istituire, insieme al Comitato Permanente per il Diritto d’autore presso il Ministero per i beni culturali, un Tavolo tecnico per impostare una soluzione condivisa ai temi sopra esposti. Per tali motivi, Vi diffidiamo dal richiedere alcuna somma e Vi invitiamo a sospendere nei nostri confronti ogni azione, altrimenti, vedendoci costretti ad agire per la tutela dei nostri diritti, daremo mandato ai nostri legali.
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24 - 25 -26 Settembre 2010
Tre giorni in compagnia degli Erboristi Romani
all'Orto Botanico di Roma
