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Contribuzione 2010 commercianti ed artigiani PDF Stampa E-mail
Mercoledì 03 Febbraio 2010 16:16

CONTRIBUZIONE COMMERCIANTI E ARTIGIANI 2010 – Estratto della circolare INPS n. 14 del 2 febbraio 2010

 

Le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

  

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

20,00 %

20,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

17,00 %

17,09 %

 

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così determinato:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

2.874,24

(2.866,80 IVS

+ 7,44 maternità)

2.887,14

(2.879,70 IVS

+ 7,44 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

2.444,22

(2.436,78 IVS

+ 7,44 maternità)

2.457,12

(2.449,68 IVS

+ 7,44 maternità)

 

Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo sul “minimale” rapportato a mese risulta pari a:

 

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

239,52

(238,90 IVS

+ 0,62 maternità)

240,60

(239,98 IVS

+ 0,62 maternità)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

203,69

(203,07 IVS

+ 0,62 maternità)

204,76

(204,14 IVS

+ 0,62 maternità)

 

Si ritiene opportuno precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

 

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l’anno 2010 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa (circolare n. 102 del 12 gennaio 2003) prodotti nel 2009 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.334,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all’importo di €42. 364,00

Per  i redditi superiori a € 42.364,00 annui resta confermato l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale, disposto dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

 

 

Le aliquote contributive, pertanto, risultano determinate come segue:

 

Soggetti

scaglione di reddito

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

fino a 42.364,00

20,00 %

20,09 %

da 42.364,01

21,00 %

21,09 %

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

fino a 42.364,00

17,00 %

17,09 %

da 42.364,01

18,00 %

18,09 %

 

Il contributo in argomento – denominato contributo a conguaglio – sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2010 (si veda in proposito il seguente punto 4).

 

Massimale di reddito annuo imponibile.

Come è noto, il  comma 4 dell’art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2010 pari a € 42.364,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso.

 

Per l'anno 2010, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.607,00 (€ 42.364,00 + € 28.243,00).

 

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

 

I predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere  anzianità contributiva a tale data. Viceversa, ai sensi dell’art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2010, ad € 92.147,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

 

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS risulta come segue:

 

lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

14.403,83

(42.364,00 * 20%

+ 28.243,00 * 21%)

14.467,38

(42.364,00 * 20,09%

+ 28.243,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

12.285,62

(42.364,00 * 17%

+ 28.243,00 * 18%)

12.349,17

(42.364,00 * 17,09%

+ 28.243,00 * 18,09%)

 

 

 

lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

Artigiani

Commercianti

titolari di qualunque età e coadiuvanti / coadiutori di età superiore ai 21 anni

18.927,23

(42.364,00 * 20%

+  49.783,00 * 21%)

19.010,16

(42.364,00 * 20,09%

+  49.783,00 * 21,09%)

coadiuvanti / coadiutori di età non superiore ai 21 anni

16.162,82

(42.364,00 * 17%

+  49.783,00 * 18%)

16.245,75

(42.364,00 * 17,09%

+  49.783,00 * 18,09%)

 

Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

a)   è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);

b)   è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2010, ai redditi 2010, da denunciare al fisco nel 2011).

 

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2010, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

 

Con riferimento all’imponibile contributivo, si fa rinvio alle disposizioni di carattere generale, in materia di reddito d’impresa, contenute nella circolare n. 102 del 12 giugno 2003.

 

 Termini e modalità di versamento.

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2010 e 16 febbraio 2011, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;

- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2009, primo acconto 2010 e secondo acconto 2010.