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Norme di divieto di somministrazione di bevande alcoliche PDF Stampa E-mail
Venerdì 30 Luglio 2010 16:56

Nuove norme in materia di divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Autorizzazione all’intrattenimento “pomeridiano” negli stabilimenti balneari.

Dal 13 agosto 2010, quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Suppl. Ord. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale  n. 175, del 29 luglio 2010, entreranno in vigore le novità previste per la somministrazione e vendita di alcolici disposte dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, recante “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”.

Solo per alcune particolari disposizioni previste da detta legge, fra le quali non rientrano quelle in materia di somministrazione e vendita di alcolici, infatti, è prevista un’entrata in vigore immediata.

Divieto vendita e somministrazione alcolici nelle aree di servizio autostradali

Al fine della prevenzione  dei  danni  e  degli  incidenti  stradali legati al consumo di alcool, l’art. 53 della legge sostituisce integralmente l’art. 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, il quale disponeva il divieto della “vendita al banco” di bevande superalcoliche nelle aree di servizio situate lungo le autostrade dalle ore 22 alle ore 6, prevedendo per la violazione di detta disposizione la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 5 a 10 milioni di lire (da convertire naturalmente in euro).

A seguito delle modificazioni intervenute, l’articolo 14 dispone, nelle aree di servizio situate lungo le autostrade, il divieto della vendita per asporto di bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6. La violazione della disposizione è  punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro.

Nelle aree di servizio autostradali e' altresì vietata  la somministrazione di bevande  superalcoliche, nonché la somministrazione di bevande alcoliche dalle ore 2 alle ore 6. La violazione di tale disposizione è  punita con la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro  3.500  a  euro 10.500.

In caso di reiterazione, nell'arco di un  biennio,  di (anche) una  delle violazioni delle disposizioni di cui sopra,  il  prefetto territorialmente competente in  relazione  al  luogo  della  commessa violazione disporrà la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di  bevande  alcoliche  e  superalcoliche  per  un periodo di trenta giorni.

Per coordinamento con le nuove norme, è abrogato l’art. 6-bis del  decreto-legge  27  giugno  2003,  n.  151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, il quale prevedeva per gli esercizi commerciali e i locali pubblici con accesso sulle strade classificate del tipo A (autostrade) di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il divieto della somministrazione di bevande superalcoliche  

Disciplina della somministrazione e vendita di alcool nelle ore notturne

L’art. 54 della legge interviene a correzione dell’art. 6  del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160.

Il comma 2 dell’art. 6, come è noto, imponeva a tutti i titolari e gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, di interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte e assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico (mediante etilometri); inoltre, i titolari di detti locali erano obbligati ad esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle riproducenti: a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata; b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.

La disposizione è ora modificata, riferendo il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, esteso anche alla vendita, (ma) dopo le tre di notte (e non più le due) a:

titolari e gestori  degli  esercizi  muniti  della  licenza prevista dai commi primo e secondo dell'articolo 86 del TULPS (Rd n. 773/31), ivi compresi  gli  esercizi ove si svolgono, con qualsiasi modalita', spettacoli o altre forme di intrattenimento  e  svago,  musicali  o  danzanti (trattasi di tutti i pubblici esercizi ove, indipendentemente dallo svolgimento di intrattenimenti, si vendono e somministrano bevande alcoliche e superalcoliche, fra i quali bar, ristoranti, alberghi ed esercizi ricettivi in genere, stabilimenti balneari);

chiunque somministri bevande  alcoliche  o  superalcoliche  in  spazi  o  aree pubblici;

circoli gestiti da persone fisiche, da enti o  da associazioni.

Tutti questi soggetti devono interrompere la vendita e la somministrazione di bevande  alcoliche  e  superalcoliche  alle  ore  3  e  non   possono riprenderla nelle tre ore  successive,  salvo  che  sia  diversamente disposto dal Questore in considerazione di  particolari  esigenze  di sicurezza.

Dopo il comma 2-bis dell’art. 6 del DL n. 117/2007 (convertito nella legge n. 160/2007) vengono aggiunti ulteriori tre commi.

Il comma 2-bis dispone, in particolare, che i titolari e i gestori degli esercizi di  vicinato,  di  cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), e 7 del decreto legislativo  31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni,  devono  interrompere la vendita per asporto di bevande alcoliche  e  superalcoliche  dalle ore 24 alle ore 6, salvo che sia diversamente disposto  dal  questore in considerazione di particolari esigenze di sicurezza.

Il comma 2-ter stabilisce che i divieti di cui ai commi 2 e 2-bis non  si  applicano  alla vendita e alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche effettuate nella notte tra il 31 dicembre e il    gennaio  e  nella notte tra il 15 e il 16 agosto.

Il comma 2-quater dispone l’estensione dell’obbligo di mettere a disposizione dei clienti un etilometro, oltre ad esporre le tabelle sugli effetti del consumo di alcol, a tutti i titolari e gestori dei locali di cui al comma 2 che proseguano la propria attività oltre le ore 24, a prescindere dallo svolgimento di intrattenimenti.

Vengono inoltre descritte le caratteristiche dell’apparecchio di rilevazione  del  tasso alcolemico, che deve essere di tipo precursore chimico o elettronico.

Infine, il comma 2-quinquies prevede che i titolari e gestori di stabilimenti balneari muniti della licenza di pubblica sicurezza di cui all’art. 86 del TULPS siano (automaticamente) autorizzati a svolgere nelle ore pomeridiane,  e comunque  non prima delle ore 17 e non  oltre  le  ore  20, particolari forme di intrattenimento e svago danzante, congiuntamente alla somministrazione di  bevande alcoliche, in tutti  i  giorni della settimana, nel rispetto della normativa vigente in materia e, ove adottati, dei regolamenti e delle ordinanze  comunali.

Per lo svolgimento delle forme di intrattenimento di cui al presente comma non si applica l'articolo 80 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il quale, come è noto, stabilisce che “L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.

Sono  fatte  salve  le autorizzazioni già rilasciate per  lo  svolgimento  delle  forme  di intrattenimento e svago di cui al medesimo comma nelle ore  serali  e notturne.

Il comma 3 art. 6 del DL n. 117/2007 (convertito nella legge n. 160/2007), il quale disponeva che l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2 andasse soggetta alla sanzione corrispondente alla chiusura del locale da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell'autorità competente,  viene sostituito con la previsione che l’inosservanza delle disposizioni di cui ai commi  2,  2-bis  e 2-quinquies comporta la sanzione amministrativa del pagamento di  una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Qualora  siano  state  contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni dell'obbligo previsto ai commi 2, 2-bis e 2- quinquies e' disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività' medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni,  secondo  la  valutazione  dell'autorità'  competente.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma  2-quater  comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  300  a euro 1.200.

Diversamente da quanto previsto per tutte le disposizioni commentate con la presente nota, che, come anticipato, sono efficaci a partire dal 13 agosto p.v., le disposizioni di cui al comma  2-quater  dell'art. 6  del DL n. 117/2007,  come modificato dalla legge n. 120/2010, si applicheranno, per i locali diversi da  quelli  ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento, a  decorrere dal terzo mese successivo  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge medesima. Vale a dire che l’obbligo di mettere a disposizione dei clienti l’etilometro e di esporre le tabelle sugli effetti dell’alcol diviene efficace per i locali pubblici ove non si effettuino intrattenimenti solo dal 13 novembre 2010.